Matrimonio
Condizioni volute dalla legge per contrarre matrimonio:
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Gli sposi devono avere raggiunto la maggiore età o, in caso contrario, devono avere ottenuto dal Tribunale dei Minorenni il decreto che li ammette al matrimonio (per ottenerlo è indispensabile aver compiuto il sedicesimo anno di età)
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2) |
Non devono essere interdetti per infermità di mente
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3) |
Devono essere liberi di stato
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4) |
Non devono sussistere tra loro rapporto di parentela, affinità, adozione o affiliazione nei gradi che vietano il matrimonio. Se tale rapporto esiste ed è dispensabile, occorre dispensa del Tribunale competente. (Vedi art. 87 del C.C.)
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5) |
Nessuno dei due deve aver subito condanna per omicidio consumato o tentato sul coniuge dell'altro
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6) |
Per la donna: che siano trascorsi 300 giorni dallo scioglimento o annullamento del precedente vincolo eventualmente contratto, ovvero che abbia ottenuto dal Tribunale dispensa dall'impedimento. Il divieto non sussiste nei casi in cui lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili siano stati pronunciati dopo una separazione protrattasi da almeno tre anni (in base all'art.3, n.2 lettere b) ed f) della Legge 1/12/1970, n.898), ovvero quando il matrimonio non è stato consumato, oppure è stato dichiarato nullo per impotenza, anche soltanto a generare, di uno dei coniugi.
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