Dichiarazione di nascita
La denuncia dell'avvenuta nascita di un bambino può essere fatta da uno dei genitori, da un procuratore speciale, dal medico o dall'ostetrica o da altra persona che abbia assistito al parto, senza necessità della presenza di testimoni, rispettando l'eventuale volontà di uno o di entrambi i genitori che non vogliono essere nominati.
La denuncia di nascita può essere presentata nel Comune dove è avvenuto il parto, oppure nel Comune di residenza dei genitori; se i genitori hanno residenza diversa, nel Comune dove è residente la madre (salvo diverso accordo dei genitori stessi) entro 10 giorno dalla nascita.
La dichiarazione di nascita può essere resa anche presso la direzione sanitaria dell'ospedale/casa di cura/clinica in cui è avvenuto il parto, entro tre giorni.
Casi particolari:
a) |
I genitori stranieri che non hanno la residenza in Italia devono effettuare comunque la denuncia di nascita, presso il Comune in cui è avvenuto il parto, la quale non dà diritto all'iscrizione automatica del bambino nell'anagrafe della popolazione residente, ma consente di richiedere il certificato e/o l'estratto di nascita. |
b) |
I genitori che non sono sposati ma intendono riconoscere il figlio debbono recarsi entrambi per la presentazione della denuncia.
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c) |
E' possibile anche il pre-riconoscimento del figlio naturale nascituro da parte della sola madre o da parte di entrambi i genitori, previa esibizione di certificato di gravidanza. Il pre-riconoscimento non può essere effettuato dal solo padre.
Il pre-riconoscimento va effettuato presso il Comune di residenza dei suddetti o presso il Comune in cui si intenderà poi effettuare la dichiarazione di nascita. |
d) |
Nel caso in cui la dichiarazione di nascita venga effettuata dopo che sono trascorsi i dieci giorni previsti dalla legge, i genitori o coloro che effettuano la denuncia non
incorrono in alcuna sanzione, ma dovranno giustificare il motivo del ritardo. Il ritardo sarà segnalato al Procuratore della Repubblica. |